Germano Giovanardi
mag 201 min
Ai sensi del comma 13 dell'articolo 25 del D.L. "Rilancio" <<Qualora successivamente all'erogazione del contributo,
l'attivita' d'impresa o di lavoro autonomo cessi o le societa' e gli
altri enti percettori cessino l'attivita', il soggetto firmatario
dell'istanza...omissis.... e' tenuto a conservare tutti gli elementi
giustificativi del contributo spettante e a esibirli a richiesta agli
organi istruttori dell'amministrazione finanziaria>> con l'ulteriore (e, stando al tenore letterale della norma, incomprensibile per le società) precisazione che <<. In questi casi,
l'eventuale atto di recupero di cui al comma 12 e' emanato nei
confronti del soggetto firmatario dell'istanza>>. Se la Ns interpretazione della norma è corretta nel senso che si prevede la responsabilità patrimoniale del recupero a carico del soggetto firmatario, amministratori di società attenti.