Germano Giovanardi
apr 251 min
Attenzione a non lasciarsi ammaliare dalle promesse di soldi facili che poi si rivelano spesso i più difficili da restituire.
Se di fronte alla scelta tra indebitarsi o chiudere l'attività (o peggio, non saper di che vivere) la prima appare la più scontata, bisogna comunque cercare di stare attenti a tutte le possibili insidie per non passare "dalla padella nella brace". Come quella (forse soppesata) del punto 9 delle dichiarazioni contenute nell'allegato 4 bis –Modulo per la richiesta di garanzia su finanziamenti di importo fino a 25.000 euro ai sensi della lettera m),
comma 1 dell’art. 13 del DL Liquidità – dove chi intende accedere ai benefici del Fondo deve dichiarare "di essere a conoscenza e di accettare che, nei casi di revoca totale o parziale dell’agevolazione previsti dalla
normativa di riferimento e dalle vigenti Disposizioni Operative, sarà tenuto al versamento al Fondo di un
importo pari all’aiuto ottenuto e delle eventuali e ulteriori sanzioni previste dall’art.9 del D.lgs 31 marzo 1998
n.123", norma che, al secondo comma, prevede che "In caso di revoca degli interventi, disposta ai sensi del comma 1, si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito".