Art. 25 D.L. 34/2020 "Rilancio": contributo a fondo perduto. Il 13 porta "sfortuna"


Ai sensi del comma 13 dell'articolo 25 del D.L. "Rilancio" <<Qualora successivamente all'erogazione del contributo, l'attivita' d'impresa o di lavoro autonomo cessi o le societa' e gli altri enti percettori cessino l'attivita', il soggetto firmatario dell'istanza...omissis.... e' tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli a richiesta agli organi istruttori dell'amministrazione finanziaria>> con l'ulteriore (e, stando al tenore letterale della norma, incomprensibile per le società) precisazione che <<. In questi casi, l'eventuale atto di recupero di cui al comma 12 e' emanato nei confronti del soggetto firmatario dell'istanza>>. Se la Ns interpretazione della norma è corretta nel senso che si prevede la responsabilità patrimoniale del recupero a carico del soggetto firmatario, amministratori di società attenti.

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