Nuova IMU: saldo il 16 dicembre...ma non solo.

Aggiornato il: dic 6

Aggiornamento del 06/12/2020


E' in scadenza il 16 dicembre il versamento del saldo della nuova IMU.


Tuttavia, nel corso del 2020, i termini di inserimento e pubblicazione delle delibere comunali nel portale del MEF hanno subito numerosi rinvii. Da ultimo, con la conversione in legge del D.L. 125/2020 ad opera della LEGGE 27 novembre 2020, n. 159 (in G.U. n. 300 del 3 dicembre 2020; vigente al 4 dicembre 2020) divengono ufficiali le ultime novità relative a tali termini che vengono ulteriormente posticipati al:

  • 31 dicembre 2020 per l’inserimento delle delibere IMU da parte dei Comuni nel Portale del Mef;

  • 31 gennaio 2021 per la loro pubblicazione, che dovrà avvenire a cura del Mef.

Rimane, invece, inalterato il termine per il versamento del saldo IMU, fissssato al 16 dicembre 2020. A tal riguardo, sebbene continui ad apparire ragionevole la posizione espressa dall'IFEL Fondazione ANCI secondo la quale, ai fini del calcolo del saldo IMU 2020, possa farsi riferimento alle delibere pubblicate entro il 16 novembre 2020, tuttavia l'aver confermato, in sede di Legge di conversione, che <<resta fermo il termine per il versamento dell'imposta municipale propria (IMU) previsto per il 16 dicembre 2020...omissis... da effettuare sulla base degli atti pubblicati nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze>>, senza alcuna ulteriore specificazione in merito alla data di pubblicazione, induce lo scrivente a ritenere che (quantomeno prudenzialmente) la data alla quale verificare l'avvenuta pubblicazione della delibera comunale per la determinazione dell'imposta dovuta per il 2020 e, quindi, del relativo saldo, coincida con quello di scadenza del pagamento.

Anche perché sappiamo bene che ciò che appare ragionevole, in assenza di una chiara previsione normativa o di un chiarimento in merito, non sempre può poi rivelarsi corretto.

In ogni caso, l’eventuale differenza positiva tra l’IMU definitivamente dovuta (a questo punto, da determinarsi prudenzialmente sulla base delle delibere pubblicate entro il 16 dicembre 2020) e l’imposta già versata il 16 dicembre 2020 è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 28 febbraio 2021.


Questo il testo delle novità relative alla Nuova IMU contenute nell'allegato alla Legge 159/2020, di conversione con modifiche del D.L. 152/2020.

4-quater. All'articolo 104, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "al 30 aprile 2021".

4-quinquies. All'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 dicembre 2020 e al 31 gennaio 2021".

4-sexies. Resta fermo il termine per il versamento dell'imposta municipale propria (IMU) previsto per il 16 dicembre 2020 ai sensi dell'articolo 1, comma 762, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, da effettuare sulla base degli atti pubblicati nel sito internet del Diparti-mento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

4-septies. L'eventuale differenza positiva tra l'IMU calcolata sulla base degli atti pubblicati ai sensi del comma 4-quinquies e l'imposta versata entro il 16 dicembre 2020 sulla base degli atti pubblicati ai sensi del comma 4-sexies e' dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 28 febbraio 2021. Nel caso emerga una differenza negativa, il rimborso e' dovuto secondo le regole ordinarie.


In allegato un pdf contenente indicazioni (certamente non esaustive) sulle ipotesi, previste dalla normativa di riferimento, di esenzione dell'imposta, di riduzione della base imponibile, delle percentuali "legali" applicabili alle diverse categorie immobiliari, delle eventuali detrazioni spettanti e delle facoltà di modifica delle aliquote concesse ai Comuni.


Pur avendo prestato la massima attenzione nella pubblicazione del presente post, si ricorda e avverte che è onere del fruitore dello stesso verificare la correttezza delle informazioni fornite, anche se contenute nell'allegato pdf, per le quali non si assumono responsabilità.

SGG Consulting_circolare NUOVA IMU 2020
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